Art. 2.

      1. È consentito e promosso l'uso della lingua dei segni italiana nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali.
      2. È assicurata la presenza di un interprete della lingua dei segni italiana nelle università.
      3. Sono potenziate le trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella lingua dei segni italiana ed è promossa la realizzazione di trasmissioni direttamente gestite da sordi.